Dispositivi di protezione individuale
Solo le migliori marche per garantire affidabilità e sicurezza
Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 626/94 è DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare alcuni requisiti generali: il possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste, la presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in una lingua comprensibile al lavoratore, l’adeguatezza la rischio da prevenire, l’adeguatezza alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.
Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificamente adibito alla protezione del lavoratore non è un DPI. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera sufficiente dalla prevenzione, dall’organizzazione del lavoro e dai dispositivi di protezione collettiva.
I DPI non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria.
Dispositivi di Protezione Individuale: a completamento della nostra offerta proponiamo alla nostra clientela la vendita al dettaglio di DPI quali:
- caschi
- corde
- imbragature
- scarponi
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